giovedì 7 ottobre 2010

CARTA DI IDENTITA': una circolare ministeriale per risolvere gli inconvenienti e i respingimenti causati dalle proroghe di validità non riconosciute.

Per quanto non sia peculiarità di questo blog fornire informazioni ricorrendo a termini giuridici e citazioni legislative  lo reputiamo utile ed efficacie in alcuni casi come quello che affrontiamo in questo post.

Sono  stati segnalati disagi, e in alcuni casi respingimenti  all'ingresso, in un numero significativo di Paesi  esteri,  dovuti al mancato riconoscimento, da parte dell Autorità di frontiera, delle proroghe apposte sulle Carta di Identità.
Tali inconvenienti sono stati così frequenti  da indurre il Ministero dell’Interno a divulgare  una circolare (la n. 23 del 28 luglio 2010) per sollecitare e regolare l’emissione di nuove carte d’identità.
In precedenza  (con l’articolo 31 della legge 6 agosto 2008 n. 133) la nuova validità di tali documenti era stata fissata in dieci anni,  estendendo il termine anche alle C.I.  in corso di validità al momento di entrata in vigore della legge (decreto-legge, ndr).
Per attuare queste disposizioni il Ministero, aveva  inviato ai Comuni istruzioni sulle modalità di proroga della validità delle Carte di Identita attraverso  postilla da apporre sulla quelle cartacee  o consegna di appendice attestante la nuova scadenza per chi fosse stato in possesso di quelle elettroniche.
Appurando  che  un buon numero di  documenti  prorogati con queste modalità non sono stati accettati dalle Autorita frontaliere di paesi esteri, il Ministero dell’Interno ha disposto   la sostituzione della C.I (seppur valida) con una nuova la cui validità decennale  decorra dalla data del rilascio. 
A richiesta del cittadino che intende recarsi all’estero  potrà, pertanto,  essere rilasciato un nuovo documento d’identità.